Coronavirus: limitazioni, multe e autocertificazione per chi si muove in auto

04-Apr-2020  
  • Coronavirus
DS 4

Il coronavirus (che sarebbe più corretto chiamare Covid-19) ha stravolto le nostre esistenze portando nuove regole e limitazioni in tutta Italia, trasformata in una zona rossa.

Di seguito troverete tutto quello che c'è da sapere sulle limitazioni introdotte per motivi sanitari (coronavirus) nel nostro Paese e i dettagli sulle multe e sull'autocertificazione necessaria per chi deve spostarsi.

Coronavirus e limitazioni alla mobilità

Le limitazioni alla mobilità dovute all'emergenza coronavirus riguardano:

  • Limitazione della circolazione delle persone (anche prevedendo limitazioni alla possibilità di allontanarsi dalla propria residenza, domicilio o dimora anche se non per spostamenti individuali limitati nel tempo e nello spazio o motivati da esigenze lavorative, da situazioni di necessità o urgenza, da motivi di salute o da altre specifiche ragioni)
  • Chiusura al pubblico di strade urbane, parchi, aree gioco, ville e giardini pubblici o altri spazi pubblici - limitazioni o divieto di allontanamento e di ingresso in territori comunali, provinciali o regionali (nonché rispetto al territorio nazionale)
  • Applicazione della misura della quarantena precauzionale ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva o che rientrano da aree ubicate al di fuori del territorio italiano
  • Divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena perché risultate positive al virus
  • Limitazione o divieto delle riunioni o degli assembramenti in luoghi pubblici o aperti al pubblico - limitazione o la sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni altra forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo, ricreativo e religioso
  • Sospensione delle cerimonie civili e religiose, limitazione dell'ingresso nei luoghi destinati al culto
  • Chiusura di cinema, teatri, sale da concerto, sale da ballo, discoteche, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi o altri analoghi luoghi di aggregazione
  • Sospensione dei congressi, di ogni tipo di riunione o evento sociale e di ogni altra attività convegnistica o congressuale, salva la possibilità di svolgimento a distanza
  • Limitazione o sospensione di eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina in luoghi pubblici o privati, ivi compresa la possibilità di disporre la chiusura temporanea di palestre, centri natatori e impianti sportivi, anche se privati, nonché di disciplinare le modalità di svolgimento degli allenamenti sportivi all'interno degli stessi luoghi
  • Limitazione o sospensione delle attività ludiche, ricreative, sportive e motorie svolte all'aperto o in luoghi aperti al pubblico
  • Possibilità di disporre o di affidare alle competenti autorità statali e regionali la limitazione, la riduzione, la sospensione o la soppressione di servizi di trasporto di persone e di merci, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo, nelle acque interne, anche non di linea, nonché di trasporto pubblico locale
  • Sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, nonché delle istituzioni di formazione superiore, comprese le università e le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, o di altri analoghi corsi, attività formative o prove di esame, ferma la possibilità del loro svolgimento di attività in modalità a distanza
  • Sospensione dei viaggi d'istruzione, delle iniziative di scambio o gemellaggio, delle visite guidate e delle uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sia sul territorio nazionale sia all'estero
  • Limitazione o sospensione dei servizi di apertura al pubblico o chiusura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, nonché dell'efficacia delle disposizioni regolamentari sull'accesso libero o gratuito a tali istituti e luoghi
  • Limitazione della presenza fisica dei dipendenti negli uffici delle amministrazioni pubbliche, fatte comunque salve le attività indifferibili e l'erogazione dei servizi essenziali prioritariamente mediante il ricorso a modalità di lavoro agile
  • Limitazione o sospensione delle procedure concorsuali e selettive finalizzate all'assunzione di personale presso datori di lavoro pubblici e privati, con possibilità di esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero con modalità a distanza, fatte salve l'adozione degli attivi di avvio di dette procedure entro i termini fissati dalla legge, la conclusione delle procedure per le quali risulti già ultimata la valutazione dei candidati e la possibilità di svolgimento dei procedimenti per il conferimento di specifici incarichi
  • Limitazione o sospensione delle attività commerciali di vendita al dettaglio, a eccezione di quelle necessarie per assicurare la reperibilità dei generi agricoli, alimentari e di prima necessità da espletare con modalità idonee ad evitare assembramenti di persone, con obbligo a carico del gestore di predisporre le condizioni per garantire il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio
  • Limitazione o sospensione delle attività di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, nonché di consumo sul posto di alimenti e bevande, compresi bar e ristoranti - limitazione e sospensione di altre attività d'impresa o professionali, anche ove comportanti l'esercizio di pubbliche funzioni, nonché di lavoro autonomo, con possibilità di esclusione dei servizi di pubblica necessità previa assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non sia possibile rispettare la distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio come principale misura di contenimento, con adozione di adeguati strumenti di protezione individuale
  • Limitazione allo svolgimento di fiere e mercati, a eccezione di quelli necessari per assicurare la reperibilità dei generi agricoli, alimentari e di prima necessità
  • Specifici divieti o limitazioni per gli accompagnatori dei pazienti nelle sale d'attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS)
  • Limitazione dell'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, nonché agli istituti penitenziari ed istituti penitenziari per minorenni
  • Obblighi di comunicazione al servizio sanitario nazionale nei confronti di coloro che sono transitati e hanno sostato in zone a rischio epidemiologico come identificate dall'Organizzazione mondiale della sanità o dal Ministro della salute
  • Adozione di misure di informazione e di prevenzione rispetto al rischio epidemiologico
  • Predisposizione di modalità di lavoro agile, anche in deroga alla disciplina vigente
  • Previsione che le attività consentite si svolgano previa assunzione da parte del titolare o del gestore di misure idonee a evitare assembramenti di persone, con obbligo di predisporre le condizioni per garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio; per i servizi di pubblica necessità, laddove non sia possibile rispettare tale distanza interpersonale, previsione di sicurezza anti-contagio, con adozione di strumenti di protezione individuale
  • Eventuale previsione di esclusioni dalle limitazioni alle attività economiche con verifica caso per caso affidata a autorità pubbliche specificamente individuate

Per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale o sulla totalità di esso possono essere adottate una o più misure per periodi predeterminati (ciascuno di durata non superiore a trenta giorni), reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020, termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e con possibilità di modularne l'applicazione in aumento o in diminuzione secondo l'andamento epidemiologico.

Coronavirus: le sanzioni

Chi non rispetta le misure di contenimento Covid-19 è punito con la sanzione amministrativa da 400 a 3.000 euro. La cifra della multa può essere aumentata fino a un terzo - fino a 4.000 euro - se il fatto è commesso alla guida di un veicolo o in caso di recidiva.

Per i positivi al tampone del Covid-19 che violano l'obbligo di restare in casa è prevista la reclusione da uno a cinque anni.

Coronavirus e modulo di autocertificazione: la storia

Il primo modulo di autocertificazione vede la luce il 10 marzo 2020, il giorno dopo l'estensione della zona rossa in tutta Italia. Il foglio va compilato inserendo i dati personali (nome, cognome, data e luogo di nascita, luogo di residenza, numero di telefono e documento di identità in corso di validità) e dichiarando sotto la propria responsabilità di essere in transito (indicando luogo di partenza e di arrivo), di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio di cui all'art. 1, lett. a) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo concernente lo spostamento delle persone fisiche in entrata, in uscita, nonché all'interno del territorio nazionale nonché delle sanzioni previste, dello stesso decreto in caso di inottemperanza (art. 650 C.P. salvo che il fatto non costituisca più grave reato) e che il viaggio è determinato da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute o rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il documento comprende inoltre la data, l'ora e il luogo del controllo e le firme del dichiarante e dell'Operatore di Polizia.

Nel secondo modulo di autocertificazione introdotto il 17 marzo 2020 bisogna anche dichiarare sotto la propria responsabilità di non essere sottoposti alla misura della quarantena e di non essere risultati positivi al virus COVID-19 di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020.

Il terzo modulo di autocertificazione del 23 marzo 2020 rivede in modo restrittivo le circostanze che legittimano gli spostamenti al di fuori della propria abitazione. Viene abolito il rientro tout court nel luogo di domicilio, abitazione o residenza, consentito solo nel caso in cui lo spostamento all'esterno è connesso alle esigenze lavorative, alle esigenze di assoluta urgenza e ai motivi di salute.

SCARICA QUI IL NUOVO MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE

Il quarto modulo di autocertificazione, quello attualmente in vigore (SCARICABILE QUI), è stato pubblicato il 26 marzo 2020 e cita le misure di contenimento del contagio adottate ai sensi degli art. 1 e 2 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 e aggiunge che il dichiarante dev'essere a conoscenza delle ulteriori limitazioni disposte dai presidenti delle Regioni.

Autore: Marco Coletto