Guida in stato di ebbrezza, le sanzioni previste dal CDS

03-Dic-2021  
  • Etilometro polizia
DS 4

Capita quando si cena al ristorante, si passa la serata al pub con gli amici o si va a ballare: qualche bicchiere di vino, una birra oppure un cocktail alcolico. Nulla di male, se poi non ci fosse la necessità di mettersi al volante. In tal caso si rischia grosso, perché le sanzioni previste dall’articolo 186 del Codice della Strada in caso di guida in stato di ebbrezza sono molto aspre e prevedono sempre la sanzione accessoria della sospensione della patente. Fino ad arrivare alla revoca, nei casi di recidiva in un biennio.

INDICE
Sanzioni per guida con tasso alcolemico tra 0,51 e 0,8 g/l
Sanzioni per guida con tasso alcolemico 0,81 e 1,5 g/l
Sanzioni per guida con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l
Incidente in caso di guida in stato di ebbrezza
Tasso alcolemico zero per neopatentati
I casi di recidiva e rifiuto di sottoporsi all’alcol test
Come si accerta la guida in stato di ebbrezza alcolica?
Ricorso e prescrizione
Omicidio stradale

Mettersi alla guida con un tasso alcolemico compreso tra 0,51 e 0,8 grammi per litro non costituisce reato penale. La sanzione amministrativa consiste in una multa che va da un minimo di 527 a un massimo di 2.108 euro, a cui si aggiunge la sanzione accessoria della sospensione della patente per un periodo che va da tre a sei mesi.

In tal caso il veicolo può essere guidato da un altro passeggero che abbia un tasso alcolemico non superiore a 0,5 g/l e può essere lasciato in consegna al proprietario o in un’autorimessa. Se non ci fosse un'altra persona idonea a spostare il veicolo, questo verrà recuperato da un carro attrezzi a carico del trasgressore.  

Mettersi alla guida con un tasso alcolemico compreso tra 0,81 e 1,5 grammi per litro costituisce reato penale punibile con l’arresto fino a 6 mesi, una multa che va da 800 a 3.200 euro e la sanzione accessoria della sospensione della patente per un periodo che va da sei mesi a un anno.

Si tratta della soglia sopra la quale vengono applicate le sanzioni massime previste in caso di guida in stato di ebbrezza: arresto da sei mesi a un anno, multa che va da 1.500 a 6.000 euro e sanzione accessoria della sospensione della patente per un periodo che va da uno a due anni.

È inoltre prevista la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, tranne se tale veicolo sia intestato a persona diversa da quella che ha commesso il reato. In tal caso, quindi, il veicolo non viene confiscato ma viene raddoppiata la durata della sospensione della patente, che quindi passa da un minimo di due a un massimo di quattro anni.

Qualora il conducente in stato di ebbrezza provochi un incidente stradale, le sanzioni previste dal Codice della Strada sono raddoppiate, è prevista la sanzione accessoria della revoca della patente ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo con cui è stato provocato l’incidente per un periodo di 180 giorni, eccetto nei casi in cui il veicolo è intestato ad un soggetto diverso da quello che ha provocato l’incidente.

In base a quanto disposto dal Codice della Strada, i minori di 21 anni e tutti i soggetti neopatentati (ovvero che abbiano conseguito la patente da meno di tre anni) non possono guidare dopo aver assunto sostanze alcoliche, in quanto il limite imposto è di zero grammi per litro.

La multa prevista per i neopatentati alla guida in stato di ebbrezza accertata con tasso alcolemico inferiore a 0,5 g/l è fino a 624 euro, mentre in caso di tasso alcolemico superiore si applicano le sanzioni previste dal Codice della Strada aumentate di un terzo.

Tolleranza zero anche per i guidatori professionali che svolgono l'attività di trasporto di merci o di persone e per i conducenti di veicoli con massa a pieno carico superiore alle 3,5 tonnellate, con sanzioni raddoppiate in caso di guida in stato di ebbrezza accertata e revoca della patente con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l.

Nei casi di recidiva in un biennio è prevista la revoca della patente. Se invece il soggetto che viene fermato e sospettato di guida in stato di ebbrezza si rifiuta di sottoporsi all'alcol test, vengono applicate le sanzioni più severe previste dal Codice della Strada, ovvero quelle applicate nei casi di tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l: multa da 1.500 e 6.000 euro, sospensione della patente da uno a due anni e confisca del veicolo.

Lo strumento utilizzato per la misurazione del valore dell'alcol nel sangue è l'etilometro, il quale è in grado di misurare la concentrazione dell'alcol nel sangue attraverso l'analisi dell'aria alveolare espirata, con un margine di errore pari a 0,05%

In caso di guida in stato di ebbrezza è comunque possibile fare ricorso se durante l’accertamento sono stati commessi dei vizi di forma.

Il tempo necessario per la prescrizione delle sanzioni relative all’articolo 187 del Codice della Strada è di due anni se si tratta di una contravvenzione per cui la legge stabilisce la pena dell'ammenda, di tre anni se si tratta di contravvenzione per cui la legge stabilisce la pena dell'arresto e di cinque anni se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione inferiore a cinque anni, o la pena della multa.

Nel 2016 è stata introdotta la legge di omicidio stradale, volta a punire con la reclusione il conducente che, violando le norme del codice della strada, sia causa di un evento mortale.

In particolare la norma colpisce duramente i conducenti colti in stato di ebbrezza, prevedendo in caso di omicidio stradale colposo la reclusione da 5 a 10 anni se il tasso alcolemico riscontrato è compreso tra 0,8 e 1,5 grammi per litro (8-12 anni di reclusione invece per i conducenti professionali).

In caso di tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, la reclusione prevista va invece da 8 a 12 anni.

La legge stabilisce inoltre delle aggravanti di pena in caso di fuga del conducente, pena che viene aumentata da 1/3 a 2/3, e nel caso in cui si provochi la morte di più persone, in questo caso si può arrivare fino ai 18 anni di reclusione.

La pena invece può essere dimezzata quando l’omicidio stradale non sia dovuto esclusivamente all’azione del colpevole. 

Autore: Redazione