Ritiro patente di guida: motivi, sanzioni e come riaverla

26-Nov-2021  

Il ritiro della patente di guida avviene in seguito a specifiche infrazioni commesse.

Di seguito troverete una guida completa al ritiro della patente: i motivi, le sanzioni e come riaverla. Dopo il ritiro la licenza di guida può essere revocata, sospesa o restituita.

INDICE
Cos'è la revoca della patente?
In che modo viene revocata?
Come si può riavere la patente in caso di revoca?
Cos'è la sospensione della patente?
In che modo viene sospesa?
Ricorso sospensione patente
Come si può riavere in caso di sospensione?
Quando è previsto il ritiro della patente?
Differenze tra ritiro e sospensione della patente

La revoca della patente è un atto che comporta la perdita di validità della licenza di guida. Può anche avvenire quando si perdono tutti i punti del permesso di condurre e si viene bocciati agli esami di revisione (quiz di teoria e prova pratica).

Secondo il comma 2 dell'art. 219 del Codice della Strada se la revoca della patente costituisce sanzione accessoria l'organo che ha accertato la violazione la comunica alla Prefettura del luogo nel quale si è verificato l'evento entro i cinque giorni successivi. A quel punto il prefetto emette l'ordinanza di revoca e consegna immediata della licenza di guida.

Bisogna sostenere nuovamente gli esami di teoria e di pratica trascorsi almeno due anni (o tre a seconda del caso) dalla revoca. In caso di perdita temporanea dei requisiti psicofisici - come ad esempio lo stato di ebbrezza - basta sottoporsi a una visita medica (in caso di tasso alcolemico alto bisogna anche presentarsi per un colloquio presso la sede del Dipartimento della prevenzione - medicina legale commissione patenti e prendere parte a un programma terapeutico che comprende un colloquio di accoglienza, una visita medica, esami clinici e quattro sedute di counseling) mentre in caso di perdita permanente dei requisiti psicofisici è impossibile riavere la patente. Attenzione: l'automobilista che riottiene la licenza di guida in seguito a una revoca è considerato un neopatentato a tutti gli effetti.

La sospensione della patente – cioè la privazione della validità della licenza di guida per un certo periodo di tempo - è un provvedimento emesso dalla Prefettura quale sanzione accessoria alla violazione di alcune norme del Codice della Strada o in via provvisoria nelle ipotesi di reato in cui è prevista la sospensione accessoria del permesso.

Secondo il comma 1 dell'art. 218 del Codice della Strada la patente viene ritirata da chi accerta la violazione. L'agente rilascia anche un permesso provvisorio di guida che serve all'automobilista per condurre il veicolo nel luogo di custodia indicato. 

Secondo il comma 2 la patente viene inviata (insieme alla copia del verbale) entro cinque giorni dal ritiro alla Prefettura del luogo della commessa violazione. Se dalla violazione non è derivato alcun incidente il conducente può presentare istanza al prefetto per ottenere un permesso di guida per ragioni lavorative di non oltre tre ore al giorno, ma solo se è impossibile o complicato raggiungere il posto di lavoro con altri mezzi. 

L'ordinanza di sospensione della patente viene emessa dal prefetto nei 15 giorni successivi e comprende anche il periodo di sospensione (lunghezza variabile a seconda dell'entità della violazione). Se l'ordinanza non viene emanata nel termine di 15 giorni l'automobilista può ottenere la restituzione.

In caso di abuso di autorità e applicazione di misure punitive al di fuori delle ipotesi previste dalla legge, e' possibile fare ricorso contro la sospensione della patente.

In particolare si può fare ricorso in due modi: presso giudice di pace o prefetto.

Nel caso di richiesta al giudice di pace, il termine per presentare ricorso è quello di sessanta giorni dal momento della notifica del provvedimento al conducente.

Il giudice di pace può adottare due decisioni:

  • accogliere il ricorso e revocare l’ordinanza: in tal caso la sanzione non è più valida;
  • rigettare la richiesta;

Relativamente invece al ricorso al prefetto, questo è sempre consentito a patto che venga presentato entro trenta giorni dalla notifica della sanzione e che non ci sia una delle seguenti ipotesi:

  • l’opposizione è stata già presentata al giudice di pace;
  • la sanzione pecuniaria indicata sul verbale è già stata pagata: si fa in questo caso riferimento all’ipotesi del pagamento in misura ridotta;
  • il fatto ha originato un reato: in questo caso occorre adire l’autorità giudiziaria;
  • sono trascorsi sessanta giorni dalla data della contestazione del verbale;
  • l'individuo che propone ricorso non è legittimato in quanto sul verbale non compare il suo nome.

La patente viene riottenuta quando scade ila “punizione”. La durata della sospensione può variare da 15 giorni a cinque anni e da uno a tre anni nel caso in cui la stessa violazione venga commessa per la seconda volta nell'arco di due anni. Una volta trascorso il termine l'automobilista può riavere indietro la licenza di guida chiamando la Polizia Locale e presentando un documento di identità.

In caso di detenzione di sostanze stupefacenti

Secondo l'art. 75 del Testo Unico 309/90 relativo alla “Detenzione di sostanze stupefacenti finalizzate all'uso personale” per chi viene trovato alla guida in possesso di stupefacenti è prevista la sospensione della patente, del certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicolo e del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori o il divieto di conseguirli per un periodo fino a tre anni.

In caso di guida con cellulare

Per chi usa il cellulare alla guida la sospensione della patente (da uno a tre mesi) viene applicata solo se la violazione viene commessa per la seconda volta nell'arco di due anni.

In caso di patente scaduta

Chi guida con la patente scaduta è soggetto al ritiro della licenza scaduta che verrà restituita al momento del rinnovo della patente.

In caso di sorpasso

In caso di sorpasso a destra, eccetto i casi in cui è consentito, la sospensione della patente da uno a tre mesi è prevista per chi commette l'infrazione per la seconda volta in due anni.

In caso di divieto di sorpasso è sempre prevista la sospensione della licenza di guida da uno a tre mesi, che diventano da due a sei mesi se il trasgressore guida un veicolo con una massa a pieno carico di oltre 3,5 t. Se le violazioni sono commesse da un conducente in possesso della licenza da meno di tre anni la sospensione è da tre a sei mesi.

In caso di stato di ebbrezza

Il ritiro della patente è previsto per tutti gli automobilisti fermati alla guida con un tasso alcolemico di oltre 0,5 grammi per litro.

Se il tasso è superiore a 0,5 grammi e non superiore a 0,8 grammi è prevista la sospensione da tre a sei mesi.

Se il tasso è superiore a 0,8 grammi e non superiore a 1,5 grammi per litro è prevista la sospensione da sei mesi a un anno.

Se il tasso è superiore a 1,5 grammi per litro è prevista la sospensione da uno a due anni e se il conducente in queste condizioni ha provocato un incidente stradale è sempre prevista la revoca della licenza.

Se il veicolo appartiene a una persona estranea al reato la durata della sospensione è raddoppiata e se si commette per la seconda volta la stessa infrazione in un biennio si procede con la revoca del permesso di guida.

In caso di rifiuto dell'accertamento è prevista la sospensione per un periodo da sei mesi a due anni e se il fatto è commesso da un soggetto condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato è sempre disposta la revoca.

Con l'ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della patente la Prefettura ordina che il conducente si sottoponga a visita medica, che deve avvenire nel termine di sessanta giorni. Qualora il conducente non vi si sottoponga entro il termine fissato, il prefetto può disporre in via cautelare la sospensione fino all'esito della visita.

In caso di superamento dei limiti di velocità

In caso di superamento del limite di velocità di oltre 40 km/h ma non oltre 60 km/h è previsto il ritiro della patente da uno a tre mesi.

In caso di superamento del limite di velocità di oltre 60 km/h è prevista la sospensione da 6 a 12 mesi e la revoca nel caso in cui la stessa infrazione venga commessa per la seconda volta in due anni.

La differenza principale sta nella durata e nella gravita' della sanzione.
Ovvero, il ritiro della patente generalmente dura fino a quando il conducente si mette in regola, ed e' solitamente accertata dalle forze dell'ordine.
La sospensione della patente invece, viene solitamente data per motivi "più gravi" e può variare da 15 giorni a 5 anni.
Questa e' inoltre prevista dalla motorizzazione civile, dalla Pretura o dal giudice di un tribunale.

Autore: Redazione