Multa se patente e libretto hanno intestatario diverso: i casi

03-Dic-2021  

Un decreto ministeriale di qualche anno fa ha introdotto una multa da un minimo di 705 ad un massimo di 3.562 euro per coloro che utilizzano un’auto con intestatario diverso sulla carta di circolazione per un periodo superiore ai 30 giorni.
Una norma che si pone come obiettivo quello di contrastare le intestazioni fittizie. Bisogna quindi provvedere ad aggiornare il libretto di circolazione?

INDICE
Cosa prevede la norma
Norma non retroattiva
Sono esclusi i familiari conviventi
Chi riguarda la norma

“Il comma 4-bis dell’art. 94 c.d.s., come introdotto dall’art. 12, comma 1, let. a), della legge n. 120/2010, prevede obblighi di comunicazione, finalizzati all’aggiornamento dell’Archivio Nazionale dei Veicoli e dei documenti di circolazione, laddove un soggetto diverso dall’intestatario disponga di un veicolo per un periodo di tempo superiore a 30 giorni, rinviando al regolamento di esecuzione ed attuazione del codice della strada l’individuazione delle fattispecie ricadenti nelle nuova previsione legislativa.”

La prima buona notizia è che la norma non è retroattiva, per cui la richiesta di aggiornamento della carta di circolazione riguarderà solo gli atti posti in essere a partire dalla data del 3 novembre 2014, data dalla quale scatteranno le sanzioni previste dall’articolo 94 comma 4-bis del CdS. Quindi anche le categorie soggette alla norma potranno continuare a condurre automobili intestate ad un soggetto diverso senza incorrere nelle sanzioni previste dalla stessa norma.

Coloro che si mettono alla guida dell’auto di mamma e papà, o di qualunque altro familiare, possono stare tranquilli, perché la legge non prevede limitazioni di questo tipo. L’unica condizione è che il familiare intestatario dell’auto abbia lo stesso indirizzo di residenza di colui che si mette alla guida.

Le categorie incluse sono le società di autonoleggio, i veicoli in comodato, i veicoli di proprietà di minori non emancipati ed interdetti, i veicoli messi a disposizione della Pubblica Amministrazione a seguito di una pronuncia giudiziaria. 

Autore: Redazione