Di recente la Corte di Cassazione – sez. IV, sent. n. 27595 del 22 luglio 2026 – si è pronunciata sul reato di omissione di soccorso stradale, censurando l’assoluzione in primo grado di un conducente inosservante degli obblighi di comportamento in caso di investimento.
La vicenda in esame riguardava un incidente stradale con danno alla persona, a seguito del quale l’investitore si era sì fermato, ma per un lasso di tempo non sufficiente: una volta verificato che il suo veicolo non aveva riportato danni e dopo aver interloquito rapidamente – oltretutto in maniera aggressiva – con la vittima, aveva abbandonato il luogo del sinistro. Nonostante ciò, a detta del Tribunale di Milano ‘il fatto non costituiva reato’, in quanto non era stata raggiunta la prova della consapevolezza dell'imputato che la persona investita avesse riportato lesioni personali, né che queste richiedessero cure mediche.
La Corte Suprema ha annullato la sentenza impugnata, dichiarandola contraddittoria, e ha fatto chiarezza in materia.
Se è vero che in passato, in assenza di lesioni visibili, la gravità dell’urto è stata utilizzata come indice per provare la colpevolezza; non può farsi l’operazione contraria, ossia escludere gli obblighi del conducente perché l’impatto è stato ridotto (ad es. l’investito è rimasto in piedi). Ciò svuoterebbe pericolosamente di contenuto le tutele contenute nel Codice della strada.
L’art. 189 cod. strada impone due obblighi all’utente della strada coinvolto in un incidente con danno alle persone comunque ricollegabile al suo comportamento: il dovere di fermarsi, in modo da permettere alle autorità competenti l'identificazione dei soggetti responsabili e la ricostruzione della dinamica del sinistro; il dovere di prestare assistenza a coloro che, eventualmente, siano rimasti feriti. La violazione di ciascun obbligo comporta la commissione di un reato: fuga dopo l’investimento (cc. 1 e 6) e omissione di soccorso stradale (cc. 1 e 7). I due delitti sono autonomi e indipendenti, sicché l’autore può anche commetterli entrambi (come sembra suggerire tra le righe la Corte nel caso di specie).
Per AFVS – Associazione Familiari e Vittime della Strada ETS, un’interpretazione rigorosa del Codice della strada è da abbracciare. In un settore intrinsecamente pericoloso come la circolazione stradale, il legislatore, in ossequio al principio di massima precauzione, è autorizzato a sanzionare penalmente la mera inosservanza di doveri imposti dalla legge. Coerentemente, per quanto riguarda la colpevolezza dell’autore del reato, è sufficiente la consapevolezza di trovarsi nella situazione in cui scattano gli obblighi, ossia di aver provocato un incidente con possibili feriti: il conducente non deve essere certo che ci siano feriti e che necessitino del suo soccorso, né può difendersi dicendo che non ne era sicuro; basta l’eventualità, il rischio, perché sorgano il dovere di fermarsi e di prestare assistenza.